Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) ha recentemente sostituito e integrato tutte le precedenti normative sulla salute, su l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Che cosa dice la nuova legge
Per quanto riguarda i cantieri temporanei e mobili, è stato ancora una volta ribadito l’obbligo della presenza di adeguati servizi igienico-sanitari. In particolare, l’Articolo 96 impone ai datori di lavoro l’adozione di misure conformi all’Allegato XIII. Vediamo che cosa stabilisce, in concreto, il suddetto allegato.
Comma 3.2: i servizi devono igienici essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e devono essere mantenuti puliti.
Comma 3.3: I lavabi devono essere in numero di 1 ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
Comma 3.4: quando vengono utilizzati bagni chimici, essi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
Che cosa rischia l’azienda
Con il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza c’è poco da scherzare. Le eventuali inadempienze sono punite severamente, con sanzioni sia a carico del datore di lavoro, sia a carico del dirigente. L’Articolo 159 prevede l’arresto da 3 a 6 mesi, o l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro, nel caso di violazione dell’Articolo 96, Comma 1, Lettera a. Vale a dire, nel caso che non siano rispettate le misure stabilite nell’Allegato XIII, che abbiamo riportato nel paragrafo precedente.
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